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Art.
2 (Finalità
e scopi) L’Associazione
Culturale “Terra d’Argille” non ha fini di lucro e/o speculativi,
non persegue fini partitici. Ha
lo scopo di promuovere tutte le iniziative che hanno per fine la
conoscenza e la valorizzazione del territorio e del mondo rurale con
particolare riguardo alla agricoltura ed alle attività artigianali ad
essa connesse. L’obiettivo primario è quello di conservare le
tradizioni contadine, di promuovere lo sviluppo socio-culturale del mondo
rurale anche attraverso attività di tipo agrituristico ed enogastronomico
oltre a organizzare e gestire iniziative di carattere culturale legate al
mondo della civiltà contadina e dell’arte. Le
finalità e scopi si potranno attuare inoltre anche con attività di:
Art.5 (Organi
della Associazione) 1)
Sono organi della Associazione
2)
Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organismi della
associazione; le cariche sono rieleggibili Art.6 (Assemblea
Generale Ordinaria e Assemblea Straordinaria) 1)
L’Assemblea Generale Ordinaria rappresenta la universalità dei Soci le
sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al presente
Statuto. L’Assemblea
Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o da
chi ne fa le veci in mancanza di questo. L’Assemblea
Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la
partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera, a
votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In
seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei
votanti presenti. 2)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria i
Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed hanno diritto di
candidarsi per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. 3)
Un Socio può rappresentare, per delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione un solo altro Socio. In ogni caso è vietato
il voto per corrispondenza. 4)
Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
5)
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente con le stesse
modalità previste per l’Assemblea Ordinaria. L’Assemblea
Straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto e allo
scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea Straordinaria è
validamente costituita se vengono rispettate le seguenti maggioranze:
Qualora
validamente costituita, l’assemblea può deliberare con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti. Art.
8 (Competenza
e composizione del Consiglio Direttivo) 1)
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell’associazione e al
compimento degli atti che siano riservati dalla legge e dallo Statuto,
all’Assemblea dei Soci o che non rientrino nelle competenze del
Presidente. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività,
ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso
nei confronti della stessa. Predispone i bilanci consuntivi e preventivi
da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla approvazione
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 2)
Il C.D. è composto da un minimo di n. 7 ed un massimo di 15 Consiglieri. Sono
Consiglieri di diritto, nominati ad personam, n.2 rappresentati
dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Costanzo, in qualità di
Associazione promotrice e n. 2 rappresentanti del gruppo promotore. Tali
rappresentanti, a rotazione, saranno nominati ad personam ed in
riferimento alla maggiore anzianità anagrafica. L’individuazione del
gruppo di soci promotori risulta dall’atto formale di costituzione della
Associazione Terra d’Argille. 3)
Il C.D., su proposta del Presidente, tenuto conto dell’attività che
l’associazione intende svolgere, può attribuire incarichi speciali a
componenti stessi del CD oppure degli associati, od anche di esterni
all’associazione. Può altresì costituire comitati scientifici in
ordine alle problematiche dell’associazione incaricando anche esperti e
persone esterne all’associazione. Art.
10 (Revisori
dei Conti) 1)
La gestione economico-finanziaria dell’associazione è controllata dal
Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti, dei quali
due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra
non Soci. Al
Collegio spetta accertata la regolare tenuta della contabilità sociale, a
tal fine il Collegio redige relazione annuale. 2)
I Componenti del Collegio restano in carica tre anni e comunque fino alla
loro sostituzione. Le cariche sono gratuite. 3)
Il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento
accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti e di ispezioni
e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell’associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli
organi della stessa. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto,
alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del CD. 4)
I componenti il Collegio rispondono della verità delle attestazioni ed
adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario. Ove si riscontrino
gravi irregolarità nella gestione dell’associazione, il Collegio dei
Revisori richiede al C.D. la convocazione dell’Assemblea dei Soci. Art.
11 (Del
Presidente) 1)
Il Presidente sovrintende all’andamento generale dell’associazione,
coordina l’attività del CD e dei Soci. Rappresenta l’associazione ad
ogni effetto di legge. 2)
Il Presidente provvede a: a)
convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, il Consiglio
Direttivo; esegue le rispettive deliberazioni; firma anche tramite i
componenti il CD da lui delegati, gli atti relativi alla gestione
dell’Assemblea; b)
propone all’assemblea la revoca dell’incarico di Consiglieri che non
hanno rispettato le disposizioni del presente Statuto o per altri
giustificati motivi; c)esercita
le azioni possessorie e cautelari nell’interesse dell’associazione; d)
stipula i contratti e le convenzioni deliberate dal CD o dall’Assemblea
dei Soci secondo le rispettive competenze. Art.
13 (Elezione
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti) 1)
Il C.D. ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea
dei Soci con votazione separata 2)
Per l’elezione dei componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori dei
Conti ogni Socio vota un numero di candidati non superiore al numero
massimo dei consiglieri previsti. Art.
15 (Rapporti
con le Associazioni) L’Associazione
Terra d’Argille sostiene e valorizza le libere forme associative, le
loro attività, costituzione, potenziamento, nei settori di propria
attività, quali strumenti di formazione dei cittadini e di sviluppo del
paese. L’Associazione Terra d’Argille può aderire ad altre associazioni, enti, istituzioni aventi le stesse finalità e scopi del presente Statuto. Art.17 (Scioglimento) Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci. In
tale evenienza il patrimonio culturale del presente Statuto ed i beni
mobili ed immobili saranno materialmente consegnati dai liquidatori nella
mani del Sindaco che è chiamato a procedere ad una rifondazione
dell’associazione od in via inderogabile di destinare il patrimonio ad
altre associazioni che abbiano affinità culturale o per pubblica utilità. Art.
18 Per
tutto quanto non contenuto nel presente Statuto si fa rinvio alle
disposizioni di legge e, in particolare al D.Leg.vo 4/12/1997 n.460. |
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Art. 1 (Costituzione
e denominazione e durata) 1)
E’ costituita l’Associazione Culturale di Volontariato denominata
“Terra d’Argille” (T.d.A.) (ONLUS) con sede in San Costanzo
(Provincia di Pesaro e Urbino) 2)
L’Associazione svolge la propria attività promozionale nel territorio
dei comuni ricadenti tra le valli del Metauro e del Cesano e comunque in
generale nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione
Marche e del territorio nazionale. 3)
L’Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2050 4)
La sede dell’Associazione è ubicata nel comune di San Costanzo Art.3 (Patrimonio
ed esercizio sociale) Il
patrimonio è costituito dalle seguenti voci:
L’esercizio
finanziario si chiude il 31 dicembre. Art.
4 (Dei
Soci) Il
numero dei Soci è illimitato. 1)
Sono Soci le persone fisiche, gli enti, le imprese, le associazioni, le
società. Per
la iscrizione dovrà essere presentata richiesta scritta. Le
domande di iscrizione dei nuovi Soci dovranno essere presentate con firma
in calce alla domanda da almeno due Soci fondatori e vagliate dal C.D.
nella prima riunione del consiglio. Per
le associazioni, comuni, società, ed enti in genere dovranno essere
indicati nominativamente i propri rappresentanti. I rappresentanti di tali
associazioni, comuni, società ed enti in genere potranno, su giustificato
motivo, essere sostituiti tramite lettera-raccomandata. La sostituzione
dovrà essere deliberata dal C.D. ad unanimità di voti. I
tutti i Soci sono obbligati al versamento della quota stabilità
dall’Assemblea Ordinaria. Le
quote sociali dovranno essere versate entro il 31 dicembre per l’anno
successivo e comunque entro tre mesi da tale scadenza, ed in mancanza di
tale requisito il Socio verrà dichiarato moroso. 2)
I Soci si distinguono in:
I
Soci Onorari non hanno diritto di voto. I
Soci Ordinari, Sostenitori ed Aggregati hanno diritto ad un voto. I
Soci Fondatori hanno uguali diritti e doveri analoghi a quelli dei Soci
Ordinari. 4)
La qualità di Socio si perde per dimissione scritta, per morosità nel
pagamento delle quote sociali annuali, per indegnità, per decesso. La
morosità ed indegnità sono dichiarate dal CD. Per
la esclusione per indegnità il Socio ha diritto a presentare scritti
difensivi entro 30 gg dalla dichiarazione di indegnità e di porli a
giudizio della Assemblea Ordinaria la quale deciderà in merito. Nel
frattempo, in attesa del giudizio assembleare il Socio sarà sospeso a
tutti gli effetti, ivi comprese le eventuali cariche dirigenziali
attribuitegli. 5)
Il Socio che fa parte del Collegio dei Revisori dei Conti non può fare
parte del Consiglio Direttivo e viceversa.
Art.
7 (Convocazione
e funzionamento delle Assemblee dei Soci) 1)
I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione
scritta recante l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione, nonché gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima
dell’adunanza. Qualora dovesse essere necessaria una seconda
convocazione questa non potrà avvenire prima che sia trascorsa almeno
un’ora dalla prima convocazione. 2)
Il Presidente provvede altresì a convocare l’Assemblea entro un termine
non superiore a 30 giorni, su istanza presentata per iscritto da almeno un
decimo dei Soci o dalla maggioranza dei componenti il CD. 3)
Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. 4)
Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti,
quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero
totale dei voti anche le schede nulle e quelle bianche. 5)Possono
essere invitati alle assemblee, ove lo si ritenga opportuno,
rappresentanti di altri enti od associazioni, esperti nei settori delle
attività della associazione. 6)
L’Assemblea nomina, in ogni caso, un proprio Presidente ed un Segretario
e, in caso di votazioni, due scrutatori con il compito specifico relativo
agli atti per il rinnovo degli organismi statutari. Il Presidente
dell’Assemblea ha il compito di verifica dei poteri dell’assemblea e
di tutti i controlli necessari al buon andamento dell’assemblea stessa. 7)
Le riunioni dell’assemblea dei Soci sono pubbliche, salvo diversa
determinazione dell’Assemblea stessa. 8)
Di ogni seduta è redatto verbale dal Segretario eletto dall’assemblea
per i compiti assembleari. I verbali devono essere sottoscritti dal
Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Art.
9 (Funzioni
del Consiglio Direttivo) 1)
Il C.D. dura in carica tre anni, si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei
suoi componenti. La
convocazione dovrà avvenire per lettera scritta ed inviata almeno 5
giorni prima della riunione. Nella convocazione dovranno essere indicati i
punti all’o.d.g.. Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno
dei suoi componenti. Le
riunioni sono pubbliche, salvo altra decisione del CD stesso. Il
CD eletto dall’Assemblea elegge al suo interno un Presidente, un
V.Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche sono rieleggibili e
gratuite. Per
la elezione alla carica di Presidente, di V. Presidente, Segretario e
Tesoriere, al primo scrutinio, che sarà segreto, dovrà essere raggiunto
il quorum di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti. 2)
Il C.D. delibera a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello
del Presidente. 3)
Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute
consecutive del CD, decade dalla carica. 4)
Alla sostituzione dei singoli componenti del CD, dimissionari o revocati
per giusto motivo, provvede il Presidente con la surroga del primo dei non
eletti. La surroga dovrà essere deliberata dal C.D.. Nell’eventualità
della revoca dall’incarico valgono le norme previste dall’art. 4 comma
4). 5)
Scaduto il termine di durata il CD resta in carica, esclusivamente, per
l’ordinaria amministrazione sino all’insediamento del nuovo CD. 6)
Il C.D. in attesa dello svolgimento dell’Assemblea Ordinaria, che dovrà
procedere alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, è
autorizzato a svolgere solo l’ordinaria amministrazione. 7)
Il C.D. tramite il Presidente può attivare le funzioni del Collegio dei
Probiviri nei confronti dei propri iscritti. Art.12 (V.Presidente) 1)
Il V.Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento. In
caso di assenza o di impedimento anche del V.Presidente, alla sostituzione
provvede il componente il CD più anziano per età anagrafica. 2)
Qualora il Presidente presenti per scritto le dimissioni dal Consiglio
Direttivo, si procede alla nomina del primo dei non eletti. Tuttavia è
necessario procedere ad un nuovo conferimento delle cariche. Nelle more di
sostituzione del Presidente, le funzioni tipiche del Presidente vengono
espletate dal V.Presidente.
Art.
14 (Collegio
dei Probiviri) Il
Collegio dei Probiviri, composto di n.3 componenti, viene nominato
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci per elezione da una selezione di non
meno di 7 candidati, di cui almeno n.1 Socio Fondatore, e proposti
dall’Assemblea Ordinaria. Il
Collegio dei Probiviri verrà attivato dal Presidente, su parere del C.D.,
per svolgere le mansioni di controllo e verifica sui comportamenti dei
propri iscritti in riferimento al rispetto del presente Statuto. Art.
16 (Obblighi
e divieti dell’Associazione) All’Associazione
è fatto espresso divieto di: 1)
svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad
eccezione di quelle considerate direttamente connesse; 2)
procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 3)
di impiegare eventuali utilizzi od avanzi di gestione al di fuori delle
attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto
per la realizzazione delle attività statutarie. All’Associazione
è fatto obbligo: 1)
redigere il bilancio o rendiconto annuale; 2)
di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti
temporali e con diritto di voto per i soci di maggiore età.
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