Lo Statuto

Art. 2

(Finalità e scopi)

 L’Associazione Culturale “Terra d’Argille” non ha fini di lucro e/o speculativi, non persegue fini partitici.

Ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative che hanno per fine la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del mondo rurale con particolare riguardo alla agricoltura ed alle attività artigianali ad essa connesse. L’obiettivo primario è quello di conservare le tradizioni contadine, di promuovere lo sviluppo socio-culturale del mondo rurale anche attraverso attività di tipo agrituristico ed enogastronomico oltre a organizzare e gestire iniziative di carattere culturale legate al mondo della civiltà contadina e dell’arte.

Le finalità e scopi si potranno attuare inoltre anche con attività di:

  1. conoscenza, tutela e valorizzazione del territorio agricolo e dell’ambiente naturale

  2. ricerca, studio, promozione e assistenza alle produzioni agroalimentari

  3. difesa delle genuinità, delle produzioni dei prodotti tipici locali e tradizionali

  4. conoscenza tutela delle tradizioni contadine e dei beni culturali

  5. promozione e gestione di iniziative musicali, artistiche, teatrali

  6. assistenza tecnica a favore dei propri soci

  7. organizzazione e gestione di corsi teorico-pratici, di aggiornamento e formazione professionale a favore dei soci e di giovani imprenditori sulle tematiche di gestione delle attività agricole, agrituristiche ed enogastronomiche

  8. sensibilizzazione presso le istituzioni pubbliche e private sulle problematiche di cui ai punti precedenti la rintracciabilità delle colture e della produzione, la promozione ed il sostegno delle produzioni dei propri associati.

 

Art.5

(Organi della Associazione)

 

1) Sono organi della Associazione

  1. l’Assemblea Generale Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti

  4. Il Presidente della Associazione

  5. Collegio dei Probiviri

2) Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organismi della associazione; le cariche sono rieleggibili

Art.6

(Assemblea Generale Ordinaria e Assemblea Straordinaria)

 1) L’Assemblea Generale Ordinaria rappresenta la universalità dei Soci le sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al presente Statuto.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci in mancanza di questo.

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera, a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

2) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed hanno diritto di candidarsi per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

3) Un Socio può rappresentare, per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione un solo altro Socio. In ogni caso è vietato il voto per corrispondenza.

4) Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  1. l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi

  2. gli indirizzi e le linee generali dell’attività dell’associazione

  3. la nomina degli organi dell’Associazione (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probivi)

  4. la contrazione di mutui, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute con delega al Presidente per lo svolgimento delle specifiche funzioni

  5. gli atti pubblici e privati ad essa attribuiti dalla legge dello Stato o della Regione

5) L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente con le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se vengono rispettate le seguenti maggioranze:

  1. in prima convocazione devono essere presenti il 51% dei Soci

  2. in seconda convocazione i Soci intervenuti.

Qualora validamente costituita, l’assemblea può deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I Soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non vengono considerati nel numero dei Soci necessario per la valida costituzione dell’Assemblea; essi, inoltre, non possono prendere parte alle deliberazioni assembleari.

Art. 8

(Competenza e composizione del Consiglio Direttivo)

 

1) Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell’associazione e al compimento degli atti che siano riservati dalla legge e dallo Statuto, all’Assemblea dei Soci o che non rientrino nelle competenze del Presidente. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

2) Il C.D. è composto da un minimo di n. 7 ed un massimo di 15 Consiglieri.

Sono Consiglieri di diritto, nominati ad personam, n.2 rappresentati dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Costanzo, in qualità di Associazione promotrice e n. 2 rappresentanti del gruppo promotore. Tali rappresentanti, a rotazione, saranno nominati ad personam ed in riferimento alla maggiore anzianità anagrafica. L’individuazione del gruppo di soci promotori risulta dall’atto formale di costituzione della Associazione Terra d’Argille.

3) Il C.D., su proposta del Presidente, tenuto conto dell’attività che l’associazione intende svolgere, può attribuire incarichi speciali a componenti stessi del CD oppure degli associati, od anche di esterni all’associazione. Può altresì costituire comitati scientifici in ordine alle problematiche dell’associazione incaricando anche esperti e persone esterne all’associazione.

Art. 10

(Revisori dei Conti)

 

1) La gestione economico-finanziaria dell’associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti, dei quali due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

Al Collegio spetta accertata la regolare tenuta della contabilità sociale, a tal fine il Collegio redige relazione annuale.

2) I Componenti del Collegio restano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione. Le cariche sono gratuite.

3) Il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti e di ispezioni e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del CD.

4) I componenti il Collegio rispondono della verità delle attestazioni ed adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario. Ove si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’associazione, il Collegio dei Revisori richiede al C.D. la convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 11

(Del Presidente)

 

1) Il Presidente sovrintende all’andamento generale dell’associazione, coordina l’attività del CD e dei Soci. Rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge.

2) Il Presidente provvede a:

a) convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo; esegue le rispettive deliberazioni; firma anche tramite i componenti il CD da lui delegati, gli atti relativi alla gestione dell’Assemblea;

b) propone all’assemblea la revoca dell’incarico di Consiglieri che non hanno rispettato le disposizioni del presente Statuto o per altri giustificati motivi;

c)esercita le azioni possessorie e cautelari nell’interesse dell’associazione;

d) stipula i contratti e le convenzioni deliberate dal CD o dall’Assemblea dei Soci secondo le rispettive competenze.

Art. 13

(Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti)

 

1) Il C.D. ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione separata

2) Per l’elezione dei componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti ogni Socio vota un numero di candidati non superiore al numero massimo dei consiglieri previsti.

Art. 15

(Rapporti con le Associazioni)

 

L’Associazione Terra d’Argille sostiene e valorizza le libere forme associative, le loro attività, costituzione, potenziamento, nei settori di propria attività, quali strumenti di formazione dei cittadini e di sviluppo del paese.

L’Associazione Terra d’Argille può aderire ad altre associazioni, enti, istituzioni aventi le stesse finalità e scopi del presente Statuto.

Art.17

(Scioglimento)

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

In tale evenienza il patrimonio culturale del presente Statuto ed i beni mobili ed immobili saranno materialmente consegnati dai liquidatori nella mani del Sindaco che è chiamato a procedere ad una rifondazione dell’associazione od in via inderogabile di destinare il patrimonio ad altre associazioni che abbiano affinità culturale o per pubblica utilità. 

Art. 18

 Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge e, in particolare al D.Leg.vo 4/12/1997 n.460.

 




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Art. 1

(Costituzione e denominazione e durata)

 1) E’ costituita l’Associazione Culturale di Volontariato denominata “Terra d’Argille” (T.d.A.) (ONLUS) con sede in San Costanzo (Provincia di Pesaro e Urbino)

2) L’Associazione svolge la propria attività promozionale nel territorio dei comuni ricadenti tra le valli del Metauro e del Cesano e comunque in generale nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche e del territorio nazionale.

3) L’Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2050

4) La sede dell’Associazione è ubicata nel comune di San Costanzo

Art.3

(Patrimonio ed esercizio sociale)

 Il patrimonio è costituito dalle seguenti voci:

  1. quote sociali;

  2. dai contributi di enti pubblici e privati, da donazioni, elargizioni e lasciti

  3. dai proventi derivanti dalla organizzazione o partecipazione a manifestazioni

  4. dai beni mobili ed immobili

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre.

Art. 4

(Dei Soci)

Il numero dei Soci è illimitato.

1) Sono Soci le persone fisiche, gli enti, le imprese, le associazioni, le società.

Per la iscrizione dovrà essere presentata richiesta scritta.

Le domande di iscrizione dei nuovi Soci dovranno essere presentate con firma in calce alla domanda da almeno due Soci fondatori e vagliate dal C.D. nella prima riunione del consiglio.

Per le associazioni, comuni, società, ed enti in genere dovranno essere indicati nominativamente i propri rappresentanti. I rappresentanti di tali associazioni, comuni, società ed enti in genere potranno, su giustificato motivo, essere sostituiti tramite lettera-raccomandata. La sostituzione dovrà essere deliberata dal C.D. ad unanimità di voti.

I tutti i Soci sono obbligati al versamento della quota stabilità dall’Assemblea Ordinaria.

Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 dicembre per l’anno successivo e comunque entro tre mesi da tale scadenza, ed in mancanza di tale requisito il Socio verrà dichiarato moroso.

2) I Soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori

  2. Soci Ordinari

  3. Soci Sostenitori (che versano non meno di 5 quota ordinarie)

  4. Soci Onorari (sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del CD)

  5. Soci Aggregati (enti pubblici e privati, società) che versano non meno di 10 quote ordinarie

  6. I Soci hanno uguali diritti: concorrono a determinare l’attività della associazione; possono frequentare la sede sociale, partecipare alle Assemblee ordinarie e Straordinarie, eleggere gli organismi statutari e godere delle agevolazioni ed assistenze previste dalla associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

I Soci Ordinari, Sostenitori ed Aggregati hanno diritto ad un voto.

I Soci Fondatori hanno uguali diritti e doveri analoghi a quelli dei Soci Ordinari.

4) La qualità di Socio si perde per dimissione scritta, per morosità nel pagamento delle quote sociali annuali, per indegnità, per decesso.

La morosità ed indegnità sono dichiarate dal CD.

 Per la esclusione per indegnità il Socio ha diritto a presentare scritti difensivi entro 30 gg dalla dichiarazione di indegnità e di porli a giudizio della Assemblea Ordinaria la quale deciderà in merito. Nel frattempo, in attesa del giudizio assembleare il Socio sarà sospeso a tutti gli effetti, ivi comprese le eventuali cariche dirigenziali attribuitegli.

5) Il Socio che fa parte del Collegio dei Revisori dei Conti non può fare parte del Consiglio Direttivo e viceversa.

6) Il Socio facente parte del Collegio dei Probiviri non può far parte del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 7

(Convocazione e funzionamento delle Assemblee dei Soci)

 

1) I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Qualora dovesse essere necessaria una seconda convocazione questa non potrà avvenire prima che sia trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.

2) Il Presidente provvede altresì a convocare l’Assemblea entro un termine non superiore a 30 giorni, su istanza presentata per iscritto da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei componenti il CD.

3) Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.

4) Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero totale dei voti anche le schede nulle e quelle bianche.

5)Possono essere invitati alle assemblee, ove lo si ritenga opportuno, rappresentanti di altri enti od associazioni, esperti nei settori delle attività della associazione.

6) L’Assemblea nomina, in ogni caso, un proprio Presidente ed un Segretario e, in caso di votazioni, due scrutatori con il compito specifico relativo agli atti per il rinnovo degli organismi statutari. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di verifica dei poteri dell’assemblea e di tutti i controlli necessari al buon andamento dell’assemblea stessa.

7) Le riunioni dell’assemblea dei Soci sono pubbliche, salvo diversa determinazione dell’Assemblea stessa.

8) Di ogni seduta è redatto verbale dal Segretario eletto dall’assemblea per i compiti assembleari. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

9) Il Consiglio Direttivo fisserà ogni anno la data per l’approvazione del bilancio che, comunque, dovrà avvenire entro il mese di marzo.

Art. 9

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

 

1) Il C.D. dura in carica tre anni, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione dovrà avvenire per lettera scritta ed inviata almeno 5 giorni prima della riunione. Nella convocazione dovranno essere indicati i punti all’o.d.g..

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni sono pubbliche, salvo altra decisione del CD stesso.

Il CD eletto dall’Assemblea elegge al suo interno un Presidente, un V.Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche sono rieleggibili e gratuite.

Per la elezione alla carica di Presidente, di V. Presidente, Segretario e Tesoriere, al primo scrutinio, che sarà segreto, dovrà essere raggiunto il quorum di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.

2) Il C.D. delibera a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

3) Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del CD, decade dalla carica.

4) Alla sostituzione dei singoli componenti del CD, dimissionari o revocati per giusto motivo, provvede il Presidente con la surroga del primo dei non eletti. La surroga dovrà essere deliberata dal C.D..

Nell’eventualità della revoca dall’incarico valgono le norme previste dall’art. 4 comma 4).

5) Scaduto il termine di durata il CD resta in carica, esclusivamente, per l’ordinaria amministrazione sino all’insediamento del nuovo CD.

6) Il C.D. in attesa dello svolgimento dell’Assemblea Ordinaria, che dovrà procedere alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, è autorizzato a svolgere solo l’ordinaria amministrazione.

7) Il C.D. tramite il Presidente può attivare le funzioni del Collegio dei Probiviri nei confronti dei propri iscritti.

Art.12

(V.Presidente)

 

1) Il V.Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del V.Presidente, alla sostituzione provvede il componente il CD più anziano per età anagrafica.

2) Qualora il Presidente presenti per scritto le dimissioni dal Consiglio Direttivo, si procede alla nomina del primo dei non eletti. Tuttavia è necessario procedere ad un nuovo conferimento delle cariche. Nelle more di sostituzione del Presidente, le funzioni tipiche del Presidente vengono espletate dal V.Presidente.

 

Art. 14

(Collegio dei Probiviri)

 Il Collegio dei Probiviri, composto di n.3 componenti, viene nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci per elezione da una selezione di non meno di 7 candidati, di cui almeno n.1 Socio Fondatore, e proposti dall’Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri verrà attivato dal Presidente, su parere del C.D., per svolgere le mansioni di controllo e verifica sui comportamenti dei propri iscritti in riferimento al rispetto del presente Statuto.

Art. 16

(Obblighi e divieti dell’Associazione)

 

All’Associazione è fatto espresso divieto di:

1) svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;

2) procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

3) di impiegare eventuali utilizzi od avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

All’Associazione è fatto obbligo:

1) redigere il bilancio o rendiconto annuale;

2) di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci di maggiore età.