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Tutti sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal seguente regolamento: |
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La denominazione olio extravergine di oliva “Terra d’Argille”, è riservata all’olio prodotto secondo le condizioni ed ha i requisiti stabiliti nel presente regolamento.. Art. 3 La zona di produzione ricade nel territorio di coltivazione delle olive del socio produttore. Art. 4 Caratteristiche di coltivazione · Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva “Terra d’Argille” devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque , atte a conferire all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. · Sono ammessi i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura tradizionali. Per i nuovi impianti sono consentite nuove forme di allevamento e nuove tecniche di potatura, purché non modifichino le caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine di oliva locale. ·
L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva “Terra d’Argille” avverrà
all’inizio della maturazione, cioè quando risultano semi-invaiate
e presentano il massimo del fruttato e il minimo di acidità.
Comunque il periodo sarà da fine ottobre
al 15 novembre, oppure modificato in occasione di andamenti
stagionali particolari. · Le olive raccolte a mano o con macchine agevolatrici e scuotitrici, devono essere avviate alla oleificazione entro il più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive deve avvenire in cassettine traforate e comunque in strati non superiori a 20 cm, assicurando l’areazione delle drupe.
Commissioni Verranno costituite delle commissioni formate da assaggiatori di oli di oliva, per formare un giudizio organolettico dell’olio.
L’olio extravergine di oliva che risponde alle caratteristiche di cui all’Art.6, sarà imbottigliato e confezionato dal produttore o da chi per lui in contenitori di vetro scuro della capacità di 0,25 L, 0,5L e 0,75 L oppure in taniche a banda stagnata della capacità di 3 L e 5 L. Ad ogni contenitore verrà posta etichetta con scritta OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA “TERRA D’ ARGILLE”, sul retro contro etichetta riportante altre indicazioni (annata di produzione delle olive, scadenza) ed il produttore, e/o il frantoio che lo ha trasformato e chi lo ha imbottigliato. Il produttore o/e il frantoio sono il responsabili della messa in commercio dell’olio prodotto e garantiscono il rispetto al Reg. CEE 2568/91.
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Le varietà di olivi, sono quelle tipiche della zona. Si possono produrre oli multivarietali miscelando olive di diverse varietà, oppure oli monovarietali prodotti da una sola varietà di olive, di quest’ultimi se ne può indicare la varietà in etichetta. E’ ammesso olio extravergine di oliva da produzione biologica, purché rispetti le norme dei prodotti biologici. Art. 5 Modalità di oleificazione Sono consentiti processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli che non abbiano alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6 Caratteristiche al consumo Colore : dal giallo al verde Odore: di fruttato di oliva medio e forte, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia, mandorla, carciofo Sapore: di fruttato di oliva con sensazione di amaro e/o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo, erba Punteggio minimo al panel test: 7 (reg.CEE 2568/941) Acidità totale in ac. Oleico 0,6 %. L’olio va conservato in contenitori di vetro o acciaio, al riparo dalla luce, al riparo dall’aria e ad una temperatura di 15° C. Ogni tre mesi l’olio va travasato in recipiente pulito per privarlo di eventuali morchie che possono dare problemi di fermentazioni.
Art. 8 Ogni produttore, prima di imbottigliare o mettere in commercio, dovrà sottoporre ad analisi l’olio che potrà essere escluso dal riconoscimento di “terra d’Argille “ se non rientra nelle caratteristiche dell’Art. 6. Dopo imbottigliamento l’Associazione preleverà dei campioni da sottoporre a nuovo controllo.
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